Gli spostamenti nella propria regione durante le festività natalizie, dal 24 Dicembre al 6 Gennaio, sono consentiti. Lo prevede il nuovo decreto legge del governo n. 172 del 18 dicembre 2020, in cui all’articolo 1 recita che “durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.
Il premier Conte, in conferenza stampa, ha fatto intendere tutt’altro tra parole in libertà e slide, ma nella norma (il decreto legge – non il dpcm -, che è una norma di rango primaria, ndr) è scritto tutt’altro.
In sostanza è possibile recarsi nelle seconde case nella propria regione di residenza (al mare o in montagna), oppure spostarsi verso una sola abitazione privata che può essere di un parente o di un amico. Poi se si decide di tornare a casa dopo le 22, ora in cui scatta il cosiddetto ‘coprifuoco’, le norme citate nel decreto, consentono sempre, comunque e a qualsiasi ora, il rientro al proprio domicilio (ci mancherebbe…).
Quindi, per esempio, se ci si vuole spostare verso un’abitazione privata dove vivono nonni, parenti, o amici, alla vigilia di Natale, questo è possibile, a patto che ci si sposti (con qualsiasi mezzo) in due persone non conviventi oltre figli che abbiano un’età pari o inferiore ai 14 anni. La legge non prevede infatti quante persone è possibile ospitare in una abitazione privata (sarebbe anticostituzionale), ma solo un limite di persone nello spostamento in un’auto, un taxi, un bus eccetera.
Tuttavia, ATTENZIONE, se si usano più mezzi per spostarsi verso un’unica abitazione privata è possibile riunirsi in più persone tra parenti o amici per la cena o il pranzo dal 24 al 6 Gennaio. In soldoni è sufficiente spostarsi in piccoli gruppi. Il limite è sullo spostamento, non sulle persone da potere ospitare. C’è di più: ci si può spostare ad esempio a Natale verso un’abitazione privata, il 26 in un’altra e via dicendo.
Per le persone (letteralmente terrorizzate dal mainstream) che hanno timore che le forze dell’ordine possano irrompere e controllare all’interno dell’abitazione (sono circolate fake news in tal senso, ndr), va detto a chiare lettere che è una notizia priva di fondamento, poiché il domicilio per la Costituzione è inviolabile. Si può vìolare solo su mandato dell’autorità giudiziaria. Nel caso di motivi sanitari o sicurezza, questo è possibile tramite però leggi speciali che non è il caso di un decreto legge, che dovrà essere convertito dal Parlamento.
Infatti, l’Articolo 14 della Costituzione recita testualmente: “Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.
Quì il Decreto Legge 172 del 18 Dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale