“Le modalità di attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio determinano una lesione” perché per come è congegnato l’Italicum “il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità”.
Per questo tale premio deve essere vincolato all’esigenza costituzionale “di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”. Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni sull’Italicum.
La Costituzione, “se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”, scrive la Consulta.
La soglia del 40% per l’attribuzione del premio di maggioranza “alla luce della ricordata discrezionalità legislativa in materia” “non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività” “con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”.