La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche è ufficialmente il nuovo organismo di Camera e Senato. Ieri il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge inviando ai presidenti delle Camere una lettera con la quale chiede di vigilare “con attenzione” che l’organismo non sconfini in attività che possano mettere a rischio l’autonomia del sistema bancario e in particolare della Banca d’Italia e del sistema creditizio, evitando di sovrapporsi ad altri organi di vigilanza.
La nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell’Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata venerdì dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto ampio di poteri, arrivando a toccare anche questioni relative alle autorità di vigilanza. Prevista anche la possibilità di ricevere documenti giudiziari.
Quaranta parlamentari i membri
La Commissione sarà composta da venti senatori e da 20 deputati, che dovranno dichiarare l’assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell’inchiesta. Tutti i componenti sono vincolati al segreto.
Quali sono i compiti della Commissione sulle Banche
La commissione potrà analizzare i profili di gestione degli enti creditizi, le condizioni per l’istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, la normativa in materia di incompatibilità e conflitto d’interesse delle autorità di vigilanza, il recepimento e l’applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali ed anche il percorso dell’Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l’attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. Ma non solo. La commissione dovrà anche occuparsi del sistema dei confidi, delle agenzie di rating, dei sistemi di informazione creditizia, dell’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale), le fondazioni bancarie e le norme in materia di tutela del risparmio.
Nessun segreto d’ufficio o bancario. Documenti anche giudiziari
Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Qualora gli atti o i documenti relativi all’oggetto dell’inchiesta siano sottoposti al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, questo non può essere opposto alla Commissione che può inoltre ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Una volta venute meno le ragioni del rinvio, l’autorità giudiziaria deve trasmettere i documenti.