Pass dopo pass, categoria dopo categoria, settore dopo settore, il governo Draghi con il super Green pass ha introdotto l’obbligo vaccinale aggirando e vìolando la Costituzione che all’ultimo comma dell’articolo 32 recita come “…in nessun caso la legge può viòlare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
E nel caso del certificato rafforzato non solo è stata calpestata la Carta, ma pure i diritti, la dignità, la libertà del popolo sovrano, e quel “rispetto” richiamato nella Costituzione.
Senza assumersi alcuna responsabilità, come con un obbligo diretto e generalizzato sarebbe stato scontato. L’esecutivo aveva parlato di “l’obbligo vaccinale” con una propaganda mediatica terroristica. “Se non ti vaccini muori”, aveva minacciato Draghi. Chiaramente un falso clamoroso, poiché nelle terapie intensive, secondo l’Iss, ci sono il 70% di over 80 super vaccinati.
Dapprima si è iniziato con l’obbligo per gli operatori sanitari, assegnando scudi penali per i medici vaccinatori, mentre da ieri – giornata che verrà ricordata come l’apartheid italiano -, l’obbligo verrà esteso anche al personale amministrativo che opera nella sanità pubblica e privata, al corpo docente e personale scolastico, ai militari delle forze armate, tra cui i carabinieri, polizia, finanzieri, agenti della penitenziaria, personale del soccorso pubblico (ossia ambulanze et similia).
Se il governo avesse reso obbligatorio per tutti il siero genico sperimentale, cosa possibile secondo l’articolo 32 della Carta, avrebbe dovuto assumersi le responsabilità dirette e penali dei risarcimenti ai danneggiati da vaccino.
Il governo non lo ha fatto poiché i quattro vaccini commercializzati in Ue, essendo in una fase sperimentale – i cui dati saranno resi noti dai produttori e dalle agenzie del farmaco tra qualche anno -, sarebbe stato sommerso da una marea di ricorsi di indennizzo.
Procedendo come dicevamo all’inizio, categoria dopo categoria, come per i sanitari, l’esecutivo non solo non si assume alcuna responsabilità, ma i destinatari dell’obbligo anomalo (doppia beffa) dovranno sottoscrivere anche il consenso informato, ovvero assumersi tutte le responsabilità personali per un trattamento forzato cui non vorrebbero sottoporsi, pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.
In violazione del Codice di Norimberga che vieta le sperimentazioni, ma pure in violazione del regolamento Ue 953 istitutivo del green pass europeo e richiamato nei decreti di palazzo Chigi, che all’articolo 36 recita “che nessuno può essere discriminato in maniera diretta o indiretta per non essersi vaccinato e che il vaccino è una scelta e non un obbligo”. In basso l’immagine della rettifica in gazzetta ufficiale Ue poiché nella versione italiana era stata volutamente omessa ma poi rimessa la parola “scelta”.
In sostanza nessuno verrà risarcito in caso di danni collaterali, poiché il decreto non lo prevede e non lo precisa; in particolare bisognerebbe accertare il nesso causale tra inoculazione e l’evento avverso. Ci si impiegherebbe mesi se non anni per accertarlo.
In realtà esiste uno strumento previsto dalla normativa italiana: è l’art. 1, comma 1, della legge del 25 febbraio 1992, n. 210 ove il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge” ed a cui rimandano anche gli artt. 1 e 4 della Legge del 29 ottobre 2005, n. 229. Ma occorre sempre dimostrare la correlazione tra vaccino ed effetto avverso/decesso. Tuttavia anche in questo caso niente è scontato perché ogni norma varia secondo le interpretazioni dei giudici.