Vaccino Covid, il Tar Calabria boccia la Santelli: “No alla vaccinazione obbligatoria”

Il tribunale amministrativo annulla l'ordinanza con cui la governatrice aveva imposto la vaccinazione obbligatoria per gli ultra 65enni e per i sanitari. A bocca asciutta i colossi farmaceutici che speravano nel business.

Carlomagno
Jole Santelli

Brutte notizie per la governatrice della Calabria Jole Santelli e per i colossi farmaceutici che sperano nel business dei vaccini in seguito all’emergenza Covid. Il Tar della Calabria ha annullato l’atto con cui lo scorso maggio la governatrice di Forza Italia, attraverso una sua ordinanza, aveva imposto la vaccinazione obbligatoria anti influenzale per tutti coloro che avessero compiuto 65 anni di etร , estesa anche a tutti i medici e personale sanitario della regione. Il ricorso era stato presentato dall’AMPAS, lโ€™associazione di medicina per una alimentazione di segnale guidata da Luca Speciani, che ottiene cosรฌ una vittoria clamorosa, che stempera anche il clima di terrore che c’รจ nel paese.

Si legge nella parte dell’accoglimento della sentenza del Tar: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per lโ€™effetto, annulla lโ€™ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27 maggio 2020, n. 47, nella parte in cui รจ stato disposto lโ€™obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: โ€œa) Soggetti di etร  โ‰ฅ 65 anni: lโ€™obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilitร  dei vaccini. b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario”.

I ricorrenti di AMPAS chiedevano in sostanza la nullitร  di 4 elementi dell’ordinanza Santelli. Quรฌ la sentenza

I) Il provvedimento si porrebbe in contrasto con lโ€™art. 32, comma 2 Cost, che vieta lโ€™introduzione di trattamenti sanitari obbligatori attraverso un provvedimento amministrativo e violerebbe altresรฌ il riparto di competenze tra Stato e Regioni, giacchรฉ lโ€™obbligo vaccinale potrebbe essere introdotto solo dallo Stato. Il provvedimento sarebbe pertanto nullo per difetto assoluto di attribuzione.

II) Il Presidente della Regione Calabria avrebbe emanato il provvedimento in assenza dei presupposti richiesti sia dallโ€™art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n. 833, sia dallโ€™art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Innanzitutto, essendo il provvedimento volto a contrastare lโ€™epidemia di Covid-19, di carattere pandemico, la competenza non potrebbe che spettare al livello centrale
di governo. In secondo luogo, imponendo il provvedimento lโ€™obbligo di vaccinazione a partire dal mese di settembre 2020, mancherebbe il requisito di indifferibilitร  necessario
per un provvedimento contingente.

III) Ancora, vi sarebbe un difetto di competenza ai sensi della normativa emergenziale in materia di contrasto al COVID-19, e in particolare allโ€™art. 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35, che attribuisce alle Regioni il potere di assumere provvedimenti piรน restrittivi solo in caso di aggravamento del rischio epidemiologico e nelle more dellโ€™intervento statale.

IV) Infine, vi sarebbe un evidente difetto di istruttoria, non essendo sufficientemente verificata lโ€™efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta allโ€™epidemia di COVID-19.

Nell’ordinanza Santelli si prevedeva che l’obbligo vaccinale per le categorie citate decorreva dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilitร  dei vaccini, e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.

La mancata vaccinazione da parte dei medici e del personale sanitario comporta, se non sia giustificabile da ragioni di tipo medico, lโ€™adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dellโ€™art. 41, comma 6 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Cioรจ, era il medico che certificava o meno l’idoneitร  al lavoro.